REGOLAMENTO

Il Regolamento racchiude le norme di funzionamento del Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa Sanilav e le modalità applicative delle disposizioni statutarie, cui gli iscritti devono attenersi. 

L’Assemblea dei soci Sanilav ha approvato il Regolamento Sanilav il 5 dicembre 2021 e di seguito si riportano gli articoli che lo definiscono:

Il presente regolamento disciplina il funzionamento e le attività del Fondo di Assistenza Sanitaria integrativa Sanilav costituito con atto pubblico il 27 novembre 2021 per l’erogazione di prestazioni di assistenza sanitaria, socio sanitaria e di prevenzione, in favore dei soggetti aderenti di cui all’art 5 dello Statuto. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento s’intendono richiamate le norme dell’atto costitutivo, dello Statuto e le disposizioni dei Contratti  Collettivi Nazionali di Lavoro vigenti riguardanti il Fondo Sanilav.

Ai sensi dell’art. 5 dello Statuto assumono la qualifica di iscritti a Sanilav i lavoratori, anche inattivi (operai, impiegati, quadri), con contratto a tempo pieno e a tempo parziale e con ogni altra tipologia contrattuale, ad esclusione dei Dirigenti, e le aziende le quali stipulano accordi o contratti collettivi di primo e/o secondo livello nei quali il Fondo Sanilav è individuato come ente di riferimento per le prestazioni di welfare sanitario integrativo.

Ove il CCNL applicato lo preveda è, comunque, consentita l’iscrizione di lavoratori dipendenti con contratto a tempo determinato di durata iniziale superiore a tre mesi.

È altresì consentita l’iscrizione a Sanilav delle aziende e dei relativi dipendenti che non applicano i C.C.N.L. di cui all’articolo 1 ma che rientrano nel sistema di rappresentanza delle Parti Sociali innanzi citate e desiderano comunque aderirvi volontariamente per poter beneficiare delle prestazioni, nonché dei dipendenti delle Associazioni Datoriali e delle Organizzazioni Sindacali firmatarie dei CCNL di riferimento, delle Organizzazioni ad esse collegate e delle loro articolazioni territoriali e/o associative nonché enti e strutture collaterali compresi i dipendenti collocati in aspettativa non retribuita ai sensi della legge 300/70 purché vi sia un’espressa dichiarazione degli enti che assumono l’obbligo di contribuzione.

Sono, inoltre, beneficiari delle prestazioni del Fondo i familiari (fiscalmente a carico e non) degli iscritti.

Potranno beneficiare delle prestazioni contenute nei piani sanitari come prosecutori volontari del versamento dei contributi: gli ex dipendenti a tempo indeterminato, che cessino il rapporto di lavoro con l’azienda, o coloro che cambino azienda o cessino l’iscrizione in forma collettiva, coloro che maturino i requisiti per il pensionamento, anche attraverso periodi di accompagnamento tramite forme di sostegno al reddito ai sensi della legislazione vigente, fermo restando specifici accordi intervenuti all’atto dell’iscrizione.

L’iscrizione al Fondo avviene mediante presentazione di apposito modulo di adesione, sottoscritto e compilato in ogni sua parte e presuppone la conoscenza e l’accettazione delle norme dello Statuto e del Regolamento nonché delle loro eventuali successive modifiche, nonchè dei Nomenclatori dei Piani Sanitari da lui prescelti e sottoscritti in fase di domanda di ammissione. Il fondo garantisce la messa a disposizione di tutta la documentazione in favore dell’iscritto, mediante l’apposito sito internet.

All’atto dell’adesione il Fondo verifica la sussistenza dei requisiti di adesione.

L’aderente è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite al Fondo.

È possibile aderire a Sanilav in forma individuale o collettiva.

L’iscrizione in forma collettiva è quella effettuata per il medesimo piano sanitario ed in un unico contesto, da tutti i lavoratori di una stessa azienda/ente. Agli iscritti in forma collettiva possono essere riservati specifici piani sanitari deliberati dal Consiglio Direttivo. La mancanza delle condizioni previste per l’iscrizione in forma collettiva, comporta la cessazione del rapporto al 31 dicembre dell’anno per il quale il fondo abbia già accettato il contributo di iscrizione, ferma restando la possibilità per gli iscritti di accedere ai piani sanitari in forma individuale.

L’iscrizione in forma individuale avviene mediante espressa manifestazione di volontà, sottoscrivendo l’apposito modulo di adesione. Il lavoratore può manifestare al fondo la volontà di iscrizione in qualsiasi momento.

A seconda che si tratti di adesione individuale o collettiva, la domanda di adesione è presentata rispettivamente dal singolo aderente o per il tramite del proprio datore di lavoro o consulente che la sottoscrive e impegna entrambi nei confronti del Fondo; la stessa può contenere la delega al datore di lavoro per la trattenuta della contribuzione a carico del lavoratore.

È facoltà dei Consulenti, Centri Servizi o gruppi di aziende trasmettere, contestualmente al modulo di adesione compilato e sottoscritto, i dati relativi ai lavoratori in un unico file seguendo le specifiche tecniche stabilite dal Fondo.

All’atto della richiesta di iscrizione dovranno essere trasmessi al Fondo tutti gli estremi degli eventuali versamenti effettuati. Tutte le variazioni (nuove assunzioni, cessazioni, passaggio alla qualifica di dirigente, cambi di indirizzo, ecc.) rispetto ai dati originariamente registrati dovranno essere comunicati al fondo  in occasione del versamento periodico dei contributi.

Se l’iscritto intende estendere la copertura sanitaria al coniuge o al convivente “more uxorio”, ai figli tutti risultanti dallo stato di famiglia o ad altro familiare, deve compilare l’apposita sezione del modulo relativa all’ “adesione familiare” effettuando il versamento del relativo contributo.

 

L’obbligo contrattuale viene assolto mediante il versamento del contributo ordinario ed eventuali quote di iscrizione una tantum laddove previste e costituisce condizione necessaria per l’erogazione delle prestazioni. Ai sensi di quanto previsto dallo statuto, la misura della contribuzione potrà essere stabilita e modificata ad opera del Consiglio Direttivo in ragione del corretto perseguimento degli scopi sociali e dei più ampi interessi di tutti gli iscritti e sulla base di  accordi e convenzioni eventualmente stipulati con strutture sanitarie, enti, compagnie di assicurazione, mutue sanitarie, società di servizi ovvero sulla base di contratti collettivi che individuano il Fondo quale strumento di welfare sanitario.

L’annualità contributiva decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

All’atto dell’adesione è possibile scegliere la modalità di versamento della contribuzione, prevista dalla forma di assistenza prescelta,  che potrà essere corrisposta con cadenza mensile o annualmente in un’unica soluzione, secondo le disposizioni del Consiglio Direttivo.

Gli aderenti che scelgono la modalità di versamento mensile nei primi 10 giorni di ogni mese devono versare il contributo relativo al mese corrente, per poter accedere alle prestazioni sanitarie. In caso contrario, la copertura sanitaria sarà sospesa fino al momento della regolarizzazione dei contributi.

I pagamenti mensili possono essere effettuati attraverso bonifico bancario, carta di credito o modello di pagamento unificato F24[1].

Il pagamento mediante F24 non può essere utilizzato per periodi contributivi pregressi, cioè contributi riferiti a mensilità per le quali il termine di pagamento è già decorso, che dovranno essere versati mediante bonifico bancario o carta di credito.

In caso di pagamento tramite F24 sarà necessario compilare il flusso UNIEMENS mensilmente trasmesso all’INPS specificando il codice corrispondente al piano prescelto dall’azienda, compatibilmente con le selezioni effettuate in fase di attribuzione dei piani sanitari.

L’azienda, anche per il tramite del suo consulente, è tenuta a dichiarare al fondo le informazioni necessarie per attivare la copertura sanitaria dei dipendenti, attraverso la  trasmissione del file UNIEMENS del periodo di riferimento,  sulla cui  base il Fondo invierà una distinta di versamento recante l’importo complessivo della contribuzione dovuta per il periodo di riferimento. Tale lista di contribuzione deve sempre essere trasmessa al Fondo entro la data in cui viene effettuato il versamento.

Per i mesi successivi a quello di prima iscrizione dell’azienda, se i dati relativi ai dipendenti non hanno subito alcuna variazione (es. nessuna assunzione, nessun licenziamento), le distinta di versamento riproporranno i dati e gli importi del mese precedente.

Nel caso, invece, in cui siano intervenute delle modifiche nel personale, le stesse dovranno essere comunicate entro e non oltre l’ultimo giorno del mese in cui intervengono le stesse. La mancata comunicazione entro i termini suesposti comporterà, in caso di cessazione, l’obbligo dell’azienda al versamento delle quote di contribuzione per il lavoratore cessato anche per i mesi successivi e fino alla mensilità in cui interverrà la comunicazione di cessazione. Allo stesso modo, nel caso in cui non venga comunicata l’assunzione di un nuovo dipendente, la copertura sanitaria maturerà soltanto a partire dalla mensilità nella quale interverrà la comunicazione.

Gli aderenti che scelgono la modalità di versamento annuale devono effettuare i pagamenti attraverso bonifico bancario o carta di credito.

Il versamento annuale deve essere effettuato in un’unica soluzione nel primo mese dell’anno di contribuzione, fermo restando la possibilità per l’aderente di versare il contributo nei mesi successivi. In tal caso la copertura sanitaria sarà valida dal momento del pagamento.

L’adozione della modalità di versamento annuale non consente la restituzione di quote mensili successive all’eventuale cessazione del rapporto di lavoro in corso d’anno. In questi casi, quindi, l’aderente ha diritto alla copertura dell’assistenza sanitaria integrativa per un intero anno.

[1] In attesa dell’attribuzione dei codici da utilizzare in F24, i versamenti dovranno essere effettuati tramite le altre modalità previste.

 

Di norma nei periodi di aspettativa non retribuita o di applicazione degli ammortizzatori sociali l’Azienda non ha l’obbligo della contribuzione a Sanilav, salvo che l’azienda medesima, per accordo sindacale o per sua scelta, non prosegua i versamenti.

Qualora l’azienda intenda proseguire volontariamente i versamenti individuali per i lavoratori sospesi, facendosi carico del relativo onere, non deve chiedere alcuna autorizzazione preventiva e continuerà ad effettuare i versamenti a copertura secondo le procedure in atto. Nei casi in cui l’Azienda non versi la contribuzione in luogo del lavoratore, quest’ultimo ha la facoltà di proseguire volontariamente la contribuzione individuale a copertura di eventuali periodi nei quali usufruisce degli ammortizzatori sociali e trattamenti di disoccupazione previsti dal Dlgs 22/2015 e successive modifiche.

Al lavoratore è consentito, altresì, di proseguire volontariamente la contribuzione individuale per i periodi di aspettativa non retribuita ovvero in tutti i casi previsti dal Dlgs 148/2015 e successive modificazioni e in regime cassa integrazione in deroga. Ai fini di cui sopra, dovrà presentare apposita richiesta entro sei mesi dalla data di inizio della sospensione ovvero della cessazione del rapporto di lavoro. Il lavoratore potrà delegare l’azienda ad effettuare la trattenuta del relativo importo dalle proprie competenze, ovvero effettuare direttamente il versamento con le modalità definite nel presente Regolamento.

Eventuali diverse modalità di versamento, previste da specifici accordi sindacali, devono essere di volta in volta autorizzate. In ogni caso, la prosecuzione volontaria della contribuzione individuale non potrà riguardare periodi arretrati anteriori a sei mesi rispetto alla data di versamento. 

Nel caso il lavoratore fosse successivamente assunto da un’altra azienda, anch’essa tenuta al versamento a Sanilav, gli eventuali contributi volontari versati in eccedenza dal lavoratore, coincidenti con quelli versati dal nuovo datore di lavoro, saranno accreditati in termini di mensilità aggiuntive di copertura al lavoratore che ne usufruirà in eventuali periodi di sospensione o restituiti a seguito di formale richiesta da parte del lavoratore laddove non ancora destinati a copertura sanitaria.

L’importo del versamento volontario individuale di cui al presente articolo continuerà ad essere, per tutti i richiedenti, pari al contributo ordinario totale regolarmente versato in costanza di rapporto di lavoro.

Nel caso di periodi di sospensione dell’attività lavorativa, in costanza di rapporto di lavoro (es. cassa integrazione in deroga o aspettativa non retribuita), la facoltà di proseguire volontariamente la contribuzione individuale è concessa per il solo periodo di sospensione e cessa con la ripresa dell’attività. Per i lavoratori in stato di disoccupazione la facoltà di continuare in forma volontaria la contribuzione individuale è concessa per i soli periodi di percezione della relativa indennità.

Per effettuare la prosecuzione volontaria dei versamenti individuali, il lavoratore o l’azienda delegata all’adempimento dovranno compilare la richiesta di “prosecuzione volontaria dei versamenti individuali” disponibile on line sul sito del Fondo, per la necessaria autorizzazione.

Una volta concessa l’autorizzazione, i relativi versamenti possono essere effettuati dall’azienda – nel caso di accordo sindacale o di scelta del lavoratore – ovvero dal lavoratore, individualmente od unitamente ad altri lavoratori, in maniera diretta secondo le modalità illustrate nel sito istituzionale del Fondo.

Il Fondo eroga prestazioni integrative, complementari e duplicative rispetto a quelle comprese nei livelli uniformi ed essenziali di assistenza come definiti dal Piano nazionale e dai relativi provvedimenti attuativi e secondo i limiti e le previsioni dell’art. 9 del D.Lgs. 502 del 30 dicembre 1992 e dei successivi decreti attuativi.

L’insieme delle prestazioni, unitamente agli interventi/servizi diretti e indiretti che il Fondo offre agli iscritti sono contenuti nei Piani sanitari e relativi nomenclatori deliberati dal Consiglio Direttivo in accordo o previa proposta delle fonti istitutive.

Le prestazioni saranno di norma  erogate  mediante convenzioni con strutture sanitarie, enti, compagnie di assicurazione, mutue sanitarie, società di servizi e studi medici convenzionati e potranno consistere in rimborsi, sconti, prestazioni a tariffe agevolate e qualsivoglia altra forma ritenuta idonea a realizzare lo scopo del Fondo.

L’accesso alle prestazioni avviene, nel rispetto dei principi di tempestività ed efficienza, tramite istanza del lavoratore iscritto, la cui posizione sia in regola con i versamenti e secondo le modalità, i limiti e le condizioni stabilite dalle suddette convenzioni e dal presente Regolamento.

Il piano sanitario contenente l’elenco delle prestazioni e la documentazione informativa relativa alle modalità e ai tempi di erogazione delle stesse sono messi a conoscenza degli iscritti.

Fermo restando il rispetto degli obblighi di contribuzione di cui all’art. 4, il diritto alle prestazioni decorre dal giorno successivo alla data di iscrizione del lavoratore.

Qualora l’iscritto o l’azienda sia in mora con il versamento dei contributi per un periodo di tempo superiore a tre mesi, il diritto alle prestazioni di assistenza sanitaria integrativa viene sospeso. Tale sospensione sarà comunicata all’aderente.

Il Fondo si riserva di mettere in atto tutte le azioni necessarie al recupero dei contributi dovuti.

In tal caso le prestazioni potranno essere riattivate solo a seguito dell’effettivo versamento dei contributi dovuti con ricevuta di avvenuto versamento trasmessa tempestivamente e accertata dal Fondo.

In caso di comunicazione tardiva di cessazione dell’azienda o del dipendente o di applicazione di altro CCNL eventuali richieste di cancellazione con effetto retroattivo e conseguente restituzione dei contributi versati non possono essere accolte qualora i contributi siano stati già utilizzati per la copertura sanitaria.

Il diritto alle prestazioni si estingue:

  • per scioglimento, liquidazione o cessazione per qualsiasi causa di Sanilav;
  • per decesso dell’iscritto;
  • nomina del lavoratore a dirigente;
  • per cessazione del rapporto di lavoro dipendente o dell’attività del datore di lavoro;
  • per omissioni contributive, irregolarità o abusi in seguito alle quali sia stata disposta l’esclusione dell’iscritto;
  • false dichiarazioni in merito ai requisiti legittimanti l’iscrizione.

Le dichiarazioni false determinano l’immediata decadenza del diritto all’assistenza sanitaria anche del familiare/convivente interessato.

Al verificarsi di uno dei casi sopra indicati, il diritto alle prestazioni per i lavoratori ed il relativo onere contributivo cessano dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui si verifica la causa di decadenza.

Il Consiglio Direttivo approva e aggiorna annualmente, con specifica delibera,  il Piano di Assistenza Sanitaria integrativa o la tipologia dei vari Piani Sanitari Assistenziali da mettere a disposizione dei propri iscritti, in attuazione all’oggetto sociale e in funzione delle risorse da poter destinare a tali prestazioni, anche attraverso la sottoscrizione di contratti e/o convenzioni con mutue sanitarie, compagnie assicurative, enti convenzionati. Il Consiglio Direttivo, sempre nei limiti delle dotazioni economiche, finanziarie e patrimoniali e al fine di perseguire gli interessi degli aderenti può, quando lo ritenga opportuno, deliberare ulteriori prestazioni rispetto a quelle definite annualmente.

Il piano sanitario deve essere scelto e specificato dall’iscritto nel modulo di iscrizione e tale scelta non può essere variata in corso d’anno; le eventuali variazioni dovranno essere comunicate tramite raccomandata a.r., fax  o pec da inviarsi entro e non oltre il 31 ottobre di ciascun anno e avranno comunque effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo. Sarà facoltà del Consiglio Direttivo prorogare, per ragioni di carattere organizzativo, il suddetto termine.

Per il funzionamento e la gestione amministrativa del Fondo è previsto l’utilizzo di una quota parte dei contributi il cui ammontare è stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo del Fondo nel bilancio preventivo del Fondo.

Il presente regolamento potrà essere modificato con delibera dell’Assemblea dei soci, ai sensi dell’ articolo 13 dello Statuto.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si intendono richiamate le norme dell’Accordo istitutivo, dell’Atto costitutivo, dello Statuto, degli eventuali accordi collettivi e delle delibere del Consiglio Direttivo del Fondo.

Il Fondo è da ritenersi escluso da ogni responsabilità anche indiretta, a qualsiasi titolo, per eventuali danni arrecati all’iscritto e/o ai propri aventi diritto a seguito delle prestazioni (in particolare quelle sanitarie) erogate presso strutture o da professionisti convenzionati con il Fondo.

Il Fondo mette a disposizione degli aderenti, anche attraverso rinvio al sito internet: lo Statuto del Fondo, il presente Regolamento, il Piano sanitario e/o il nomenclatore delle prestazioni, la modulistica e tutte le altre informazioni utili all’aderente per l’esercizio dei propri diritti.

Su richiesta, il materiale viene inviato agli interessati.

Tutti i dati personali relativi agli iscritti, conferiti al Fondo dalle aziende e dai lavoratori saranno trattati dagli Organi di Sanilav, in qualità di titolare del trattamento, secondo le modalità ed entro i limiti previsti dal Regolamento UE 2016/679 e successive modifiche ed integrazioni.